Covid: cosa cambia dall’1 aprile, meno restrizioni e “ritorno verso la normalità”

Dall’1 aprile 2022 l’Italia esce ufficialmente dallo stato d’emergenza. Ecco cosa cambia.
Monza parco
Monza parco Fabrizio Radaelli

Dall’1 aprile 2022 l’Italia esce ufficialmente dallo stato d’emergenza che era stato proclamato a fine gennaio 2020 all’inizio dell’emergenza coronavirus. Questo significa che decadono diverse restrizioni legate alla pandemia e inizia il graduale ritorno alla normalità, con il green pass destinato ad andare nel cassetto dal mese di maggio.

Lo ha ricordato il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, sottolineando come “finalmente tramonta il sistema dei colori e, dall’1 aprile, il Green Pass non sarà più necessario all’aperto e per l’ingresso in uffici pubblici, negozi, banche, alle poste, dal tabaccaio e sui mezzi pubblici”.

“Con oggi – prosegue Fontana – termina anche il lavoro del generale Figliuolo, che ringrazio per essere sempre stato disponibile e collaborativo, mantenendo tutti gli impegni nel supportare le Regioni nel realizzare una campagna vaccinale efficiente ed efficace. Auguro buon lavoro al generale Tommaso Petroni che certamente saprà affrontare nel modo migliore l’incarico conferitogli”.

Fatto salvo che il virus resta in circolazione e rimangono consigliate le regole base del vivere comune.

Ecco le principali novità.

Isolamento e autosorveglianza

“Dal 1° aprile 2022 è’ fatto divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte alla misura dell’isolamento per provvedimento dell’autorità sanitaria in quanto risultate positive al SARS-CoV-2, fino all’accertamento della guarigione”, dice il decreto legge.

Dalla medesima data a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 è applicato il regime dell’autosorveglianza con l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti e fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto.

Il regime di isolamento cessa con l’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare.

Mascherine

Fino al 30 aprile 2022 per i lavoratori, sono considerati dispositivi di protezione individuale le mascherine chirurgiche. Le disposizioni si applicano anche ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari.

Obbligo di tipo FFP2 per l’accesso ai seguenti mezzi di trasporto e per il loro utilizzo: “aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone; navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale; treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità; autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti; autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente; mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale; mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado; per l’accesso a funivie, cabinovie e seggiovie, qualora utilizzate con la chiusura delle cupole paravento, con finalità turistico-commerciale e anche ove ubicate in comprensori sciistici”.

E poi “per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all’aperto in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonchè per gli eventi e le competizioni sportivi”.

Fino al 30 aprile 2022 in tutti i luoghi al chiuso e con esclusione delle abitazioni private,è fatto obbligo, sull’intero territorio nazionale, di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

Fino al 30 aprile 2022, in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, al chiuso, è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie, ad eccezione del momento del ballo.

Graduale eliminazione del green pass base

Dal 1° al 30 aprile 2022, è consentito sull’intero territorio nazionale esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base, l’accesso ai seguenti servizi e attività: mense e catering continuativo su base contrattuale; servizi di ristorazione svolti al banco o al tavolo, al chiuso, da qualsiasi esercizio, ad eccezione dei servizi di ristorazione all’interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati; concorsi pubblici; corsi di formazione pubblici e privati; colloqui visivi in presenza con i detenuti e gli internati, all’interno degli istituti penitenziari per adulti e minori; partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico, nonché agli eventi e alle competizioni sportivi, che si svolgono all’aperto.

È consentito sull’intero territorio nazionale esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base, l’accesso ai seguenti mezzi di trasporto e il loro utilizzo: aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone; navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, ad esclusione di quelli impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina e di quelli impiegati nei collegamenti marittimi da e per l’arcipelago delle Isole Tremiti; treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità; autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti; autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente;

Graduale eliminazione del green pass rafforzato

In materia di impiego delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione o guarigione, cosiddetto green pass rafforzato, a decorrere dal 1° aprile 2022, sono apportate le seguenti modificazioni sull’intero territorio nazionale, è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione o guarigione, cosiddetto green pass rafforzato, l’accesso ai seguenti servizi e attività: piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e di contatto, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, per le attività che si svolgono al chiuso, nonché spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell’obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell’età o di disabilità; convegni e congressi; centri culturali, centri sociali e ricreativi, per le attività che si svolgono al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione; feste comunque denominate, conseguenti e non conseguenti alle cerimonie civili o religiose, nonché eventi a queste assimilati che si svolgono al chiuso; attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò; attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati; partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico, nonché agli eventi e alle competizioni sportivi, che si svolgono al chiuso.

Obblighi vaccinali

Il 15 giugno decadono gli obblighi vaccinali per il personale scolastico, militari, agenti di polizia e soccorso pubblico, polizia locale, dipendenti dell’amministrazione penitenziaria e in generale lavoratori all’interno degli istituti penitenziari per adulti e minori, personale dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale. Queste categorie sono già tornate al lavoro dal 25 marzo (giorno dell’entrata in vigore del decreto) con il Green pass base facendo il tampone antigenico ogni due giorni. L’obbligo di vaccino resterà in vigore oltre questa data soltanto per il personale sanitario e Rsa.

Il 30 giugno è il termine fissato per il ritorno in ufficio in presenza nell’ambito privato, con l’ultimo decreto legge infatti il lavoro da casa era stato prorogato anche oltre lo stato d’emergenza e fino a quella data ci sarà la possibilità di ricorrere al cosiddetto ’lavoro agile’ nel settore privato senza l’accordo individuale tra datore e lavoratore.

Fino al 31 dicembre 2022 resta in vigore l’obbligo di vaccino per il personale sanitario e delle Rsa. E le visite da parte di familiari e visitatori alle persone ricoverate all’interno di ospedali e residenze socio assistenziali saranno consentite solo con il Super Green Pass.

Capienze

Le capienze degli impianti sportivi prevedono il ritorno al 100% all’aperto e al chiuso dall’1 aprile. Fino al 30 aprile con la mascherina Ffp2 e col green pass (quello base all’aperto, quello rafforzato al chiuso).

Tornano al 100% anche le chiese.